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Normative per la Bonifica delle Cisterne Serbatoi di Gasolio
Arpa Lombardia
Normative Aggiornate per la Bonifica delle Cisterne Serbatoi di Gasolio: Guida Completa
Nel settore industriale e agricolo, la gestione e la manutenzione delle cisterne serbatoi di gasolio sono regolate da precise normative. È fondamentale per le aziende essere aggiornate sulle leggi vigenti per garantire sicurezza e conformità. In questo articolo, esploriamo le normative chiave e gli obblighi legali relativi alla bonifica delle cisterne serbatoi di gasolio, facendo riferimento all’articolo di legge n. [numero dell’articolo].
Cosa Dice la Legge?
Le normative vigenti, incluse nel decreto legislativo n. [numero del decreto], stabiliscono standard rigorosi per la bonifica dei serbatoi di gasolio. Questi standard sono essenziali per prevenire rischi ambientali e garantire la sicurezza delle operazioni. Le aziende devono seguire procedure dettagliate per la pulizia, l’ispezione e la manutenzione dei serbatoi.
Procedura di Bonifica: Passi da Seguire
La bonifica dei serbatoi di gasolio richiede un’attenzione particolare. Includendo passaggi come la svuotamento del serbatoio, la pulizia interna e l’ispezione, la procedura deve essere eseguita da professionisti certificati. Ecco una guida passo-passo alle pratiche standard per la bonifica, in linea con le normative vigenti.
Importanza della Conformità alle Normative
Il rispetto delle normative non è solo una questione legale, ma anche un impegno verso la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Le aziende devono assicurarsi che tutte le operazioni di bonifica siano conformi alle leggi per evitare sanzioni e assicurare un impatto ambientale minimo.
Come Mantenersi Aggiornati sulle Normative
Rimanere informati sulle ultime modifiche legislative è cruciale. Consigliamo di consultare fonti affidabili e di collaborare con esperti nel campo per assicurarsi che le proprie pratiche siano sempre in linea con le normative più recenti.
Conclusione
La bonifica delle cisterne serbatoi di gasolio è un processo regolamentato che richiede attenzione e competenza. Seguire le normative vigenti non solo garantisce la conformità legale, ma promuove anche pratiche di lavoro sicure e responsabili.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO
1° marzo 2019, n. 46
Regolamento sugli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, inclusi quelli d’emergenza, operativa e permanente, nelle aree agricole e di allevamento, secondo l’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IN ACCORDO CON:
- IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- IL MINISTRO DELLA SALUTE
- IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Considerato l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e l’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
In seguito alla consultazione delle principali organizzazioni sindacali il 4 febbraio 2016;
e all’acquisizione dei pareri e concerti dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2016;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto, Finalità e Campo di Applicazione
Questo regolamento stabilisce le norme per interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale in aree agricole e di allevamento, in linea con la parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il principio “chi inquina paga”. Riguarda le aree potenzialmente contaminate da eventi specifici.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a comunicare annualmente entro il 30 giugno al Ministero competente i dettagli sulle aree interessate dalle procedure di questo regolamento e sugli interventi attuati.
Sono confermate le normative esistenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali da inquinamento.
Art. 2. Definizioni
Per l’applicazione di questo regolamento, valgono le definizioni dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le seguenti:
a) area agricola: parte di territorio dedicata alla produzione agroalimentare;
b) produzioni agroalimentari: attività di coltura, pascolo e allevamento per produrre alimenti per consumo umano o animale;
c) valutazione di rischio: analisi complessiva dei potenziali rischi ambientali e sanitari legati all’esposizione indiretta tramite il consumo alimentare, secondo i criteri dell’allegato 3, parte integrante di questo regolamento;
d) valore di fondo geochimico: concentrazione naturale di una sostanza nel suolo, con minima o nulla influenza antropica.